Premessa
Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026 (allegata), il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del MIMIT e dell’Agenzia delle entrate e confermato l’impugnata sentenza del TAR del Lazio n. 15039/2025. In particolare, il giudice amministrativo, nel contesto di una controversia riguardante un provvedimento di diniego con cui il MIMIT aveva negato la certificazione del credito d’imposta relativo all’attività ricerca e sviluppo, ha confermato che, per gli anni dal 2015 al 2019, la qualificazione delle attività ammissibili al credito d’imposta ricerca e sviluppo si valuta esclusivamente in base all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 e al decreto interministeriale 27 maggio 2015 e che i criteri stabiliti dal Manuale di Frascati – diventati obbligatori dal 2020 – non possono essere applicati retroattivamente.