Cosa indica il decreto
Il Decreto indica, inoltre, i tassi soglia oltre i quali gli interessi sono considerati usurari. Si ricorda che tali soglie sono calcolate aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
La tabella contiene anche l’indicazione delle soglie oltre le quali i tassi d’interesse sono considerati usurari.
Applicazione: dal 1° Gennaio - 31 Marzo 2026
Periodo di riferimento della rilevazione: 1° Luglio - 30 Settembre 2025
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Categorie di operazioni |
Classi di importo |
Tassi medi |
Soglia tassi usura (su base annua) |
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Aperture di credito in conto corrente |
fino a 5.000 oltre 5.000 |
10,54 8,88 |
17,1750 15,1000 |
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Scoperti senza affidamento |
fino a 1.500 oltre 1.500 |
15,65 15,74 |
23,5625 23,6750 |
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Finanziamenti per Anticipi su crediti e documenti e Sconto di portafoglio commerciale, Finanziamenti all'importazione e Anticipo fornitori |
fino a 50.000 da 50.000 a 200.000 oltre 200.000 |
8,05 6,51 4,99 |
14,0625 12,1375 10,2375 |
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Credito Personale
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11,46 | 18,3250 | |
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Credito Finalizzato
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11,03 | 17,7875 | |
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Factoring
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fino a 50.000 oltre 50.000 |
6,39 4,72 |
11,9875 9,9000 |
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Leasing immobiliare
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a tasso fisso a tasso variabile |
5,77 5,28 |
11,2125 10,6000 |
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Leasing aeronavale e su autoveicoli |
fino a 25.000 oltre 25.000 |
9,26 8,20 |
15,5750 14,2500 |
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Leasing strumentale |
fino a 25.000 oltre 25.000 |
9,88 7,17 |
16,3500 12,9625 |
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Mutui con garanzia ipotecaria
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a tasso fisso a tasso variabile |
3,96 4,13 |
8,9500 9,1625 |
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Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione |
fino a 15.000 oltre 15.000 |
13,73 9,46 |
21,1625 15,8250 |
Avvertenze
* le categorie d’operazioni sono indicate nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2025 nonché nelle istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2016.
** i tassi medi indicati nella tabella non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento (1/4 cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali).